Accesso Civico e FOIA

Ultima modifica 9 maggio 2022

 
ACCESSO DOCUMENTALE, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO (F.O.I.A.)
Riferimenti normativi:
ACCESSO DOCUMENTALE
La finalità dell’accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990 è di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
 
La richiesta di accesso documentale può essere presentata dai soggetti titolari di un interesse diretto, è gratuita e va indirizzata all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Treviglio secondo le modalità sotto descritte.
 
Il regolamento e i moduli sono disponibili accedendo a questo link: Regolamento accesso agli atti
 
ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.
 
Il responsabile della trasparenza è il Segretario Generale
La richiesta può essere trasmessa all’indirizzo: segretario@comune.treviglio.bg.it
 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)
L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come individuati dalla normativa di riferimento (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33), che, nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (FOIA). La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata all’Ufficio Segreteria Generale del Comune di Treviglio secondo le modalità sotto descritte. Poiché l’accesso è previsto per richiedere dati / documenti / informazioni disponibili e identificati, la richiesta deve contenere tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
 
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
 
 
IN TUTTI I CASI il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
 
COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI ACCESSO
Le  richieste possono essere trasmesse attraverso i relativi moduli e presentate:
  • per il solo accesso civico tramite posta elettronica all’indirizzo: segretario@comune.treviglio.bg.it
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’attenzione della Segreteria Generale all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it
  • tramite posta ordinaria all’attenzione della Segreteria Generale all’indirizzo Ufficio Protocollo Comune di Treviglio, Piazza Manara n. 1, 24047 Treviglio (BG)
  • con consegna diretta all’attenzione della Segreteria Generale all’Ufficio Protocollo del Comune di Treviglio, Piazza Manara n. 1, 24047 Treviglio (BG)
La richiesta potrà essere sottoscritta:
  • con firma digitale;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficio che rilascia l'atto. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell'accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni oppure al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni.

Registro delle domande di accesso